Descrizione
Si avvisano i contribuenti che in base all’art. 6 comma 8 del vigente Regolamento comunale le persone fisiche che non risultino titolari di impresa turistico-immobiliare o di una delle strutture ricettive di cui all’articolo 3, che hanno adibito i propri immobili ad uso abitativo per le locazioni turistiche, non possono aderire tardivamente al regime forfettario. Qualora l’inizio della locazione turistica breve non sia stato immediatamente comunicato all’Ente col contestuale versamento dell’importo annuale di € 150,00, si è decaduti dalla possibilità di usufruire dell’agevolazione ed è divenuto obbligatorio il regime giornaliero.
“Qualora un immobile venga destinato alla ricettività turistica………….dopo il 31 marzo …………, l’opzione al regime agevolato è consentita a condizione che il contribuente presenti immediatamente la relativa dichiarazione ed effettui il pagamento forfettario entro il 30 giugno o contestualmente alla presentazione della dichiarazione, se questa avviene in data successiva al 30 giugno”.
Pertanto non è possibile sanare la posizione debitoria aderendo al regime forfettario con la presentazione della dichiarazione e del relativo pagamento in data successiva all'inizio effettivo dell'attività di locazione turistica. Di conseguenza si applicherà il regime giornaliero.
