IMPOSTA DI SOGGIORNO. LOCAZIONI BREVI E ATTIVITA’ D’IMPRESA

Dettagli della notizia

Imposta di soggiorno. Locazioni brevi art. 4 del D.L. 50/2017 e L. 30 dicembre 2025, n. 199

Data:

02 Aprile 2026

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Descrizione

Si informano le persone fisiche, che fin'ora hanno esercitato o intendono esercitare l’attività di locazione breve (inferiore a 30 giorni) su più di due unità immobiliari, ancorché la stessa sia esercitata in comuni diversi, che dal 1° gennaio 2026, opera la presunzione legale di esercizio di attività d’impresa con conseguente obbligo di apertura della Partita IVA, ai sensi dell’art. 1, comma 595, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), in materia di locazioni brevi e qualificazione dell’attività ai fini fiscali.

Nel caso in cui le unità immobiliari gestite siano più di due, l’attività deve essere comunicata tramite SUAPE (Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia), secondo la normativa regionale vigente e le disposizioni attuative comunali.

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Ultimo aggiornamento: 02/04/2026, 13:10

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